Art. 38.
(Richiesta di copie e notificazione della sentenza).

      1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro tre giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
      2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oltre la sospensione feriale dei termini

 

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processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato nella segreteria che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.
      3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.